#LegittimaDifesa: sempre legittima? Non sempre…
La legittima difesa è legittima solo ed esclusivamente quando la difesa è proporzionata all'offesa.
L'art. 52 c.p., modificato, vigente dal 18/05/2019, dichiara:
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
La legittima difesa è una forma di autotutela prevista dal codice penale che può avere conseguenze civili.
Questa forma autotutela si può attuare nelle fattispecie in cui lo Stato non è in grado di tutelare, prontamente ed efficacemente, beni giuridici individuali entro determinati limiti.
Ovviamente per essere invocata ci devono essere dei requisiti fondamentali che non possono venire meno:
ci deve essere "ingiusta" aggressione, cioè che non è in alcun modo autorizzata dall'ordinamento giuridico;
la reazione della vittima deve essere "legittima", ovvero necessaria ed inevitabile e non sostituibile con altra meno dura o che possa comunque condurre alla salvezza o alla tutela del diritto. Per questo la dottrina esclude la "difesa anticipata" o comunque "preventiva", il pericolo dev'essere imminente ed estremo. La giurisprudenza esclude il reato di rissa dalla legittima difesa, perché sproporzionata ed imprevedibile rispetto all'offesa subita, costituendo quindi un'azione autonoma e svincolata dai presupposti della rissa stessa; tanto meno non può esistere l'attenuante della provocazione, in quanto chi provoca, si pone volontariamente nella condizione di esporsi ad una situazione di pericolo che può avere esiti imprevedibili a anche più gravi di quanto immaginato;
la costrizione, ovvero il condizionamento psicologico della vittima che si vede costretta a porre in essere una reazione difensiva;
ci dev'essere una proporzionalità tra l'offesa e la difesa, cioè la difesa non può essere in alcun modo superiore all'offesa. Su questo, la giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio si deve tenere conto:
(-) della circostanza che l'esigenza di difendersi sulla quale si fonda la scriminante comporta, inevitabilmente, che il bene dell'aggressore finisca con l'apparire meno degno di tutela rispetto al bene dell'aggredito;
(-) di ogni circostanza concreta che possa influenzare la proporzionalità (quali, l'intensità del pericolo minacciato nei confronti dell'aggredito; caratteristiche dell'aggredito stesso e rapporti di forza fra questo e l'aggressore; tempo e luogo dell'azione);
(-) dei mezzi a disposizione della vittima (cfr. Cass. pen., sent. 20.06.1997; Cass. pen., sent. 13.4.1987; Cass. pen., sent. 27.10.1982).