#NoGreenPass: l’articolo 16 della Costituzione può limitare la libertà di circolazione per motivi di salute della collettività

01.09.2021

L'articolo 16 della Costituzione proclama:

"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.".

Le parole «in qualsiasi parte del territorio nazionale» sono state scritte in modo tale che le Regioni non potessero in alcun modo porre limiti al soggiorno e alla circolazione delle persone. Maggiore dibattito suscitò la formulazione del secondo comma, in quanto le parole «salvo gli obblighi di legge» facevano immaginare la possibilità che l'effettivo esercizio del diritto potesse essere subordinato alla volontà del legislatore. Oggi - con gli accordi firmati nell'ambito dell'Unione Europea - ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno stato che aderisce all'Unione. L'Italia, inoltre, aderisce agli accordi di Schengen, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza dover sottoporsi ai controlli di frontiera.

La Carta costituzionale tutela la libertà di circolazione quale articolazione della libertà personale. In particolare, si preoccupa di preservare i singoli dalla possibilità che tale libertà sia limitata per motivi politici, ciò sulla scorta di quanto era accaduto nella vigenza del regime fascista. La libertà di circolazione si articola nella possibilità di spostarsi senza limiti all'interno del territorio dello Stato. A livello nazionale, la disposizione va coordinata con l'art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare questa libertà.

La Costituzione tutela la salute non solo come diritto del singolo ma anche come interesse collettivo. In tal senso, la Corte costituzionale (sentenza 307/1990) ha stabilito: «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri».

Altresì, la Costituzione consente di introdurre limiti alla libertà di circolazione proprio per motivi sanitario; ergo, benché se ne dica il Green Pass non viola nessun diritto fondamentale, anzi è uno strumento in più per garantire la salute della collettività.

Per altri approfondimenti:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwish6Lkv97yAhVSNuwKHQRkA6gQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cortecostituzionale.it%2FactionSchedaPronuncia.do%3Fanno%3D1990%26numero%3D307&usg=AOvVaw2f_IH-nAHKoCssPGHharu9

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwish6Lkv97yAhVSNuwKHQRkA6gQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cortecostituzionale.it%2FactionSchedaPronuncia.do%3Fanno%3D2018%26numero%3D5&usg=AOvVaw1G9gM499uDN7JHchMAjYwL  

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